i requisiti richiesti dalla legge per sposarsi
(Indipendentemente dal rito scelto)sono:
- Avere almeno 18 anni o, con un’autorizzazione del Tribunale dei Minori, averne
almeno 16;
- L’attitudine fisica allo svolgimento della vita coniugale. Ciò significa assenza di
malattie fisiche o mentali o deviazioni sessuali. Per tali cause il matrimonio può anche essere invalidato, se l’altra parte può dimostrare che non ne era a
conoscenza;
- La sanità mentale. Un interdetto per infermità di mente non può infatti contrarre
matrimonio, o l’incapacità di intendere e volere al momento di contrarlo è causa
di annullamento;
- La libertà di stato. Non devono cioè esserci vincoli da precedenti matrimoni;
- La non appartenenza allo stesso sesso;
- L’inesistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i
contraenti il matrimonio. I figli adottivi sono parificati ai legittimi per quel che
concerne gli impedimenti al matrimonio;
- Non può contrarre matrimonio la coppia composta da due persone di cui unaè stata condannata per l’omicidio o per tentato omicidio del coniuge dell’altra;
- Nel caso di lutto vedovile o di divorzio, la donna deve aspettare 300 giorni dalla
cessazione del precedente matrimonio per evitare dubbi sulla paternità di
eventuali figli.
Questo termine non dovrà essere aspettato se:
• Il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei
due coniugi;
• Il precedente matrimonio non è stato consumato;
• Sono trascorsi tre anni di effettiva separazione con il precedente coniuge.
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