Vi sono delle particolari situazioni previste tassativamente dalla legge in presenza
delle quali il matrimonio è invalido. Si tratta di impedimenti che comportano, a
seconda della loro gravità, la nullità o l'annullamento del vincolo contratto dai
coniugi.
Il matrimonio è nullo qualora sussista:
• un precedente vincolo matrimoniale;
• un rapporto di affinità, parentela ed adozione (ma solo in alcuni casi);
• un'azione delittuosa del terzo, che intrattiene una relazione sentimentale
con uno dei coniugi, a danno dell'altro coniuge.
Il vincolo è annullabile in presenza di:
• rapporto di affinità, parentela ed adozione
• interdizione giudiziale.
Il matrimonio è annullabile qualora:
• uno dei coniugi sia minore d'età;
• uno dei coniugi sia incapacità di intendere e volere.
Inoltre, il vincolo non è valido se contratto per errore, con violenza o qualora sia
determinato da timore di eccezionale gravità.
Infine, il matrimonio può anche essere simulato, quando il vincolo esiste pur
non essendo realmente voluto da chi lo ha contratto.
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