01.Abiti da sposa, sposo e damigelle da cerimonia
02.Accessori e intimo sposa/sposo
03.Acconciature, trucco, parrucchieri
04.Addio al nubilato/celibato
05.Agenzie di spettacolo, intrattenimento per bambini ai mat ...
06.Bouquet e addobbi floreali
07.Catering
08.Centri di bellezza/relax/fitness
09.Corsi di ballo
10.Fedi e gioieli
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13.Inviti, partecipazioni e bomboniere
14.Liste nozze, arredamenti casa e complementi
15.Luogo del ricevimento,ristoranti,ville,castelli
16.Musica e intrattenimento
17.Noleggio auto/carozze/autobus
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20.Torte e confetti
21.Viaggio di nozze
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guida alle nozze

CASI PARTICOLARI (divorziati, stranieri, vedovi, minori)

A. Per il matrimonio con uno o entrambi i divorziati sono necesarie :
a.la copia autenticata della sentenza di divorzio,quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio (spatio temporis necessario per escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente matrimonio), da richiedere alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza;
La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c.(“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.
b. la copia integrale dell'Atto di matrimonio precedente rilasciata dal Tribunale del comune in cui è avvenuto il matrimonio, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento(che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio).
B. Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi copia integrale dell'Atto di morte del coniuge rilasciato su autorizzazione della Procura della Repubblica dal Tribunale del
comune di residenza dove si e verificato il decesso;. Se non sono passati 300 giorni dal decesso del coniuge è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
C. per lo sposo che non ha compiuto i 26 anni , occore la copia del congedo militare D. Per il matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni): è necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori (il cui rilascioè appunto previsto, ai sensi dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).
E. Per i futuri sposi che devono legittimare i figli nati dalla loro unione “more uxorio”: è a d’uopo necessaria la consegna dell’estratto di nascita del minore munito delle generalità.
F. Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri, se uno dei coniugi e straniero occorre.
-il nulla osta del Consolato o dell' Ambasciata del paese di origine+fotocopia
-passaporto
-certificato di nascita -certificato di capacita matrimoniale (prese dal consolato o l'ambasciata del paese di provenienza). Se il paese di provenienza di uno degli sposi NON apartiene alla UE,e necessario far autentificare la firma (del Console o dell’Ambasciatore) sul certificato di nulla osta presso gli uffici della Prefettura.Se poi tale certificato non dovesse contenere tutti i dati anagrafici o se il richiedente abbia cittadinanza austriaca o svizzera deve essere presentato insieme all’atto di nascita (con traduzione non anteriore ai 6 mesi),ai certificati di cittadinanza e residenza nonché al passaporto.Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per il cittadino italiano).
Nel giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Secondo una convenzione, (esclusi i paesi scandinavi e la Gran Bretagna), il matrimonio viene trascritto automaticamente nel paese di origine. Nel caso di paese non aderenti alla convenzione, bisogna richiedere il certificato di matrimonio plurilingue per poterne permettere la trascrizione in tempi brevi.

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