TUTTI GLI ARTICOLI SUL MATRIMONIO
- Articolo 29 della Costituzione.La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
- Articolo 30 della Costituzione.E` dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato
dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale
concernente tale matrimonio.
Art. 84 Età.Minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su
istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto
emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso
alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La
corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 93 Pubblicazione .La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta
dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione
consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il
nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se
essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il
matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome
della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (art:115,
138).
art 143 c.c.DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI: Con il matrimonio, il marito e la
moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio
deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art.143 bis c.c. COGNOME DELLA MOGLIE: La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
art.143 TER c.c. CITTADINANZA DELLA MOGLIE La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del
matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una
cittadinanza straniera.
- Articolo 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
- Articolo 147 Doveri verso i figliIl matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tali articoli vengono
anche letti al termine della cerimonia religiosa, con la sola differenza che a
declamarli è il sacerdote officiante
- Articolo 148 Concorso negli oneri I coniugi devono adempiere
l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in
ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari
affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. |