01.Abiti da sposa, sposo e damigelle da cerimonia
02.Accessori e intimo sposa/sposo
03.Acconciature, trucco, parrucchieri
04.Addio al nubilato/celibato
05.Agenzie di spettacolo, intrattenimento per bambini ai mat ...
06.Bouquet e addobbi floreali
07.Catering
08.Centri di bellezza/relax/fitness
09.Corsi di ballo
10.Fedi e gioieli
11.Fotografi e video riprese
12.Fuochi d'artificio,iluminazione architetturale
13.Inviti, partecipazioni e bomboniere
14.Liste nozze, arredamenti casa e complementi
15.Luogo del ricevimento,ristoranti,ville,castelli
16.Musica e intrattenimento
17.Noleggio auto/carozze/autobus
18.Noleggio gazebo/tensostrutture/arredi per matrimonio
19.Proposte originali(palloncini,picioni,sculture di ghiacci ...
20.Torte e confetti
21.Viaggio di nozze
22.Wedding planner/organizzazione matrimoni
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guida alle nozze

TUTTI GLI ARTICOLI SUL MATRIMONIO

- Articolo 29 della Costituzione.La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- Articolo 30 della Costituzione.E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Art. 84 Età.Minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 93 Pubblicazione .La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (art:115, 138).
art 143 c.c.DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI: Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art.143 bis c.c. COGNOME DELLA MOGLIE: La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
art.143 TER c.c. CITTADINANZA DELLA MOGLIE La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.
- Articolo 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
- Articolo 147 Doveri verso i figliIl matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tali articoli vengono anche letti al termine della cerimonia religiosa, con la sola differenza che a declamarli è il sacerdote officiante
- Articolo 148 Concorso negli oneri I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

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